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Accesso civico

La normativa italiana prevede le seguenti tipologie di accesso:

Accesso documentale (ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990)

E’ il diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’Istituto ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. Il soggetto richiedente deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. (>>vai alla pagina)

Accesso civico (ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013)

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione da parte dell’Istituto nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta non è soggetta a limitazioni in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. (>>vai alla pagina)

Accesso civico generalizzato (ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013)

E’ il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Istituto, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013. Tale tipologia di accesso ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La richiesta non è soggetta a limitazioni in merito alla legittimazione soggettiva e non deve essere motivata. (>> vai alla pagina)

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle tre diverse tipologie di accesso con le relative caratteristiche e differenze:

Immagine tabella accesso

Registro degli accessi

Registro degli accessi ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1309 del 28 dicembre 2016. (>> vai alla pagina)


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